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RSPP Esterno

RSPP Esterno

INCARICO RSPP ESTERNO

Il datore di lavoro (DL), ai sensi dell’art. 31, comma 1,del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni.

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. 

 

Infine, l’ art. 17, che stabilisce gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, afferma che Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

La SAFE&CERT è in grado di mettere a disposizione della propria clientela professionisti qualificati a ricoprire l’incarico di RSPP esterno.
Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:


  1. All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  2. Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  3. Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  6. A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

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