Istituzioni Scolastiche – I sindacati non possono ricevere dal DS l’elenco nominativo del personale che ha usufruito dei Fondi d’istituto
Abstract – Le organizzazioni sindacali non possono accedere alle informazioni personali riguardanti il personale docente e non docente che hanno usufruito dei cosiddetti Fondi Integrativi d’Istituto (FIS). Questo è ciò che è stato stabilito da ben due recenti sentenze del Consiglio di Stato (CdS) che, almeno per il momento, chiariscono in modo definitivo tale argomento.
I fatti – La CISL Scuola di Venezia ha presentato un accesso civico documentale, secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990, al DS dell’IC “Giulio Cesare Parolari” di Zelarino (Ve) nel quale si chiedeva copia integrale degli atti recanti l’indicazione dei nominativi del personale beneficiario degli incarichi retribuiti con il Fondo d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 e con anche l’indicazione delle somme percepite da ogni singola persona. Al diniego opposto dal DS il sindacato ha presentato ricorso al TAR del Veneto che, però, con la sentenza della Sez. I n. 256/2022 del 9/02/2022 ha dato ragione al DS. In tale sentenza il TAR Veneto ha richiamato una precedente sentenza del CdS sez. VI n. 6098 del 30/08/2021 che, in una fattispecie analoga, aveva osservato come il C.C.N.L. del comparto Scuola 2016/2018 non prevedesse più il diritto del sindacato all’informativa successiva sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di Istituto, previsto invece dall’art. 6, comma 2, lett. n), del vecchio C.C.N.L. 2006/2009, e come la giurisprudenza precedente del Consiglio si fosse fondata su tale anteriore disciplina collettiva. Infatti, con la precedente sentenza del CdS sez. VI n. 4417 del 20/07/2018,sempre per una fattispecie analoga a quella in esame, il Consiglio riconosceva il diritto del sindacato a ricevere le informazioni richieste proprio appellandosi alla norma prevista nel vecchio C.C.N.L. 2006/2009 e, comunque, si preoccupava anche della necessità di salvaguardare la privacy degli interessati sottolineando che “non per questo il diritto alla riservatezza dei dati riferiti ai lavoratori resterà senza difese dinanzi all’accesso dell’organizzazione sindacale, atteso che su quest’ultima graverà l’obbligo, fino ad ora proprio dell’istituto scolastico che custodiva la documentazione richiesta, di non divulgare il contenuto di detta documentazione, se non nelle sedi istituzionali e laddove “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, ultimo periodo, l. 241/1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri della mission dell’organizzazione sindacale, puntualizzati nel relativo Statuto, pena l’assunzione delle conseguenti responsabilità, anche molto gravi, che l’ordinamento fa discendere dall’illecito trattamento dei dati contenuti nella documentazione acquisita per il tramite del positivo esercizio del diritto di accesso documentale;”.
Ritornando al caso in esame, a seguito della sentenza del Tar Veneto il sindacato ha presentato ricorso al CdS il quale in sede giurisdizionale sez. VII con la sentenza n. 7064 del 9/08/2022 ha confermato la sentenza del TAR Veneto ribadendo le motivazioni riportate nella sentenza del CdS del 30/08/2021 e sottolineando che “La pertinente disciplina collettiva consente, infatti, attualmente alle organizzazioni sindacali di ottenere informazioni di carattere aggregato ed organizzativo in ordine ai fondi di cui alla contrattazione integrativa, ma non più di ottenere dati e informazioni di carattere individualizzato;”. Tale sentenza si allinea alla nota n. 49472 del 28 dicembre 2020 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, richiamata nella sentenza, con cui “l’Autorità Garante ha precisato che la messa a disposizione dei dati personali alle organizzazioni sindacali comporta una “comunicazione” e che i contratti collettivi possono integrare le previsioni normative per permettere alle organizzazioni sindacali di rappresentare adeguatamente gli interessi dei dipendenti, o quando sia necessario per adempiere agli obblighi previsti dagli stessi contratti. Con specifico riguardo al Comparto Scuola, la nota in questione ha affermato che il “quadro normativo vigente” non consente agli istituti scolastici di comunicare i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il Fondo di Istituto”.
Conclusioni – I sindacati non possono più richiedere informazioni personalizzate per quanto riguarda le assegnazioni dei Fondi d’Istituto al personale scolastico ma il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito per fasce o qualifiche. D’altra parte, come previsto dall’art. 18 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., il DS ha l’obbligo di pubblicare l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico, per cui in forma tabellare e con le misure di riservatezza sopra indicate tali informazioni vanno messe a disposizione di tutti. In caso di mancata pubblicazione chiunque può usare lo strumento dell’accesso civico semplice, così come previsto dall’art. 5 comma 1 sempre del D. Lgs 33/2013, richiedendone la pubblicazione immediata.